GAS – Gruppi di Acquisto Solidali

Il GAS è un gruppo di persone che acquista insieme, seguendo il principio della solidarietà, che lo porta a preferire produttori piccoli e locali, rispettosi dell’ambiente e delle persone, con cui entrare in relazione diretta.

Il primo gruppo d’acquisto solidale (GAS) viene fondato a Fidenza nel 1994; successivamente, nell’arco di pochi anni e grazie a una crescente sensibilizzazione, vengono fondati nuovi GAS in quasi tutte le province italiane.

Il GAS si distingue dai “gruppi d’acquisto” tout-court poiché non è finalizzato al risparmio economico: piuttosto agisce con un approccio critico al consumo e non perde mai di vista la qualità del prodotto, la centralità delle relazioni e la solidarietà. La vicinanza, valoriale e geografica, tra consumatore finale e produttore (filiera corta), infatti, permette di creare una rete di relazioni sociali che mirano a tutelare il legame tra l’ambiente naturale e l’uomo.

Sebbene i GAS si possano strutturare in vari modi (associazioni riconosciute, gruppi informali non riconosciuti, cooperative o distretti di economia solidale), la loro organizzazione mira sempre a coinvolgere attivamente i membri.

I GAS si riconoscono nel GASDocumentoBase.

Per ulteriori info scarica il  contributo tratto dalla guida all’economia solidale   DES_Saroldi.

Il Parlamento italiano, nella formulazione della Legge Finanziaria del 2008, Articolo 1 – Commi 266-267 ha riconosciuto i Gruppi di acquisto solidali (GAS) come «soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale».

 In particolare

Comma 266.

Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

Comma 267.

Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.